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Roma, 28 Marzo 2008 - Convegno ANSSAIF

Modem male installato e danno esistenziale


di Marco Cerroni (redazione Computerlaw.it - Informatica e Diritto)


Nota a sentenza GdP di Catanzaro del 23 novembre 2006


Con Sentenza resa il 23.11.2006 il Giudice di Pace di Catanzaro ha esteso l’applicabilità dell’art. 2059 c.c. (danni non patrimoniali) al caso di errata installazione di un modem e di conseguenza alla impossibilità di usufruire da parte dell’utente del servizio di navigazione in internet, ciò in applicazione di quella lettura costituzionalmente orientata della stessa norma, la quale “ha aperto la strada alla risarcibilità dei danni non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti la persona che, pur non avendo una valutazione economica, possono condurre ad un pregiudizio nella quotidianità di un soggetto”.

Il Giudicante ha ritenuto di accogliere la richiesta di risarcimento per danno esistenziale derivato dallo stress patito, con riflessi nella vita di relazione per il soggetto colpito dall’inadempimento.

In merito a quanto sopra sono necessarie alcune, se pur brevi, premesse, a partire dalle famose Sentenze Gemelle della Corte di Cassazione n. 8827 e 8828 del 2003, che hanno definito, in sintesi, il danno esistenziale come quel danno che deve essere oggettivamente accertabile ed avere determinato delle scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso, “con obiettiva incidenza in senso negativo nella sfera del danneggiato, alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita”.

L’orientamento giurisprudenziale e dottrinale moderno in materia di danno risarcibile all’individuo si sta avviando verso una centralizzazione della posizione e della considerazione del soggetto leso, ritagliando il rimedio risarcitorio sempre più sullo stampo delle esperienze a tutto tondo della vittima.
E’ di tutta evidenza come il concetto di danno esistenziale si stia espandendo, finendo così per antropologizzare l’intero settore privatistico dei rapporti soggettivi.

Applicando generosamente i principi dettati dall’art. 2 della Costituzione, così come recente Cassazione ama fare, si individuano tra i diritti della personalità sempre nuove posizioni meritevoli di tutela: diritto alla serenità casalinga, a non soffrire, ad una giustizia rapida, alla sessualità…

Tale orientamento “esistenzialistico” sta iniziando ad insinuarsi anche tra i rapporti contrattuali, in tale ambito viene posto in risalto l’inadempimento come minaccia di compromissione per le attività realizzatrici della parte adempiente, questo orientamento può essere così applicato al caso che ci occupa e che ha portato il Giudice di Pace di Catanzaro a riconoscere in via equitativa, ex art. 1226 c.c., il risarcimento del danno esistenziale patito da una parte a causa dell’inadempimento contrattuale dell’altra parte.

Il giudicante del caso in commento, nel condannare al risarcimento del danno esistenziale la Società citata in giudizio, ha posto l’accento sullo “stato di stress, di ansia, di preoccupazione e nervosismo, anche in relazione ai disagi affrontati per sollecitare la società ad adempiere, tutte sensazioni spiacevoli che sono andate ad incidere negativamente per diversi mesi sulla qualità della vita dell’utente stesso”.

Tale orientamento da parte del Giudice di Pace di Catanzaro rientra a tutti gli effetti nell’ambito di quella nuova “corrente contrattualistica del danno esistenziale” che sta conducendo alla applicazione dello stesso danno esistenziale anche nei “semplici” casi di inadempimento contrattuale, inadempimento da considerarsi come incidenza negativa nella sfera della vita del danneggiato, nel nostro caso soggetto adempiente, che ne ha alterato l’equilibrio e le ordinarie abitudini di vita.

Volendo azzardare delle considerazioni prettamente personali, mi permetto di aggiungere come nel caso di specie, l’inadempimento contrattuale della Società, cioè la mancata abilitazione delle rete di connessione ad internet, abbia di per sé compromesso, comportando il risarcimento del relativo danno esistenziale, la normale vita di relazione di tutti i giorni del soggetto leso.

In una società telematica come l’attuale, in cui buona parte dei contatti tra persone avvengono per mezzo di email e internet, l’impossibilità per mesi di usufruire pacificamente di tale servizio costituisce, secondo l’opinione dello scrivente, danno grave per la persona che lo subisce; danno che di per sé deve avere un peso in sede di determinazione del risarcimento disposto dai Giudici che in futuro si troveranno a trattare simili vertenze.


Inserito il 18/07/2007 | E-Commerce


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