AGCOM: contenzioso tra utenti e operatori
di Marco Cerroni (redazione Computerlaw.it - Informatica e Diritto)
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con Delibera n. 173/07/CONS, è intervenuta per regolamentare le procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti.
La delibera in argomento si compone di 3 capi e 23 articoli; fornisce la definizione di tutti i soggetti e i servizi interessati dalla disposizione, tratta il Tentativo Obbligatorio di Conciliazione e la definizione delle controversi dinanzi l’Autorità preposta, aspetto più rilevante dell’intero documento.
Soggetti e servizi interessati.
Al I Capo, art. 1, vengono richiamate le norme guida del settore alle quali si fa riferimento: L. 31 luglio 1997 n. 249, D.Lgs. 259/03 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e D.Lgs. 206/05 (Codice del Consumo).
Tra le figure illustrate dall’art. 1, spiccano l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, i Co.re.com. (Comitati regionali per le comunicazioni), gli operatori (le imprese autorizzate a fornire una rete pubblica di comunicazioni), gli utenti, gli utenti finali (quei soggetti che non forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico), la rete pubblica di comunicazione (reti di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico), posta elettronica certificata (con cui è fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici).
Tra gli altri soggetti e servizi menzionati rilevano: la Direzione, il Direttore, il Servizio di Comunicazione elettronica, il Servizio universale, gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e le Associazioni di Consumatori rappresentative a livello nazionale.
Ambito di applicazione.
Individuate le figure alle quali la delibera si rivolge, ci occupiamo dell’ambito di applicazione della stessa (art. 2) e scopriamo come vengono rimesse alla competenza dell’Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e operatori, controversie che dovranno riguardare esclusivamente il mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale e ai diritti degli utenti finali.
La procedura non è applicabile a tutte quelle controversie riguardanti il recupero crediti relativi alle prestazioni effettuate, nel caso in cui l’inadempimento non sia dipeso da contestazioni delle prestazioni stesse; sono altresì escluse le controversie promosse ex art. 37, 139 e 140 del Codice del consumo.
Per tutte le controversie ammesse dal regolamento (art. 2 comma 1) il ricorso in via giurisdizionale è subordinato all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com. competente per territorio, ovvero dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (art.3 comma 1); per completezza, la competenza territoriale del Co.re.com. è individuata dalla ubicazione della postazione fissa ad uso dell’utente finale o dal domicilio indicato dall’utente o dalla sua residenza o sede legale (art. 4).
Procedura conciliativa.
Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di conciliazione al Co.re.com., scaduto il quale, anche nel caso in cui la procedura non sia giunta a conclusione, le parti potranno proporre ricorso giudiziario (art. 3 comma 3).
L’utente può (art. 5 comma 3), all’atto della presentazione dell’istanza di conciliazione o nel corso della procedura, chiedere i provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore, sino alla conclusione della procedura.
L’operatore, previo congruo preavviso all’utente, può sospendere l’erogazione del servizio solo nel caso di ripetuti mancati pagamenti, di ripetuti ritardati pagamenti e di frodi.
Entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, il Co.re.com. adotta il provvedimento motivato e temporaneo ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.
I termini per agire dinanzi le Autorità Giudiziarie sono sospesi dalla presentazione del tentativo obbligatorio di conciliazione sino alla scadenza dei 30 giorni previsti per la durata della procedura (art. 6); a pena di inammissibilità, l’istanza di conciliazione deve essere corredata a cura del proponente del suo nome, cognome o denominazione, residenza o domicilio, numero di telefono in caso di utenze telefoniche, la domanda deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità dell’istante (art. 7). L’istanza deve essere sottoscritta dall’utente o, nel caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante o da un rappresentante munito di procura speciale.
Qualora sussista una causa di inammissibilità, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta, il Co.re.com. adito dichiara con provvedimento motivato l’improcedibilità del tentativo, comunicandolo alle parti; viceversa, riscontrata l’ammissibilità della domanda, il Co.re.com., entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, comunica alle parti l’avviso di convocazione per l’esperimento del tentativo di conciliazione, da tenersi non prima di 7 giorni lavorativi dal ricevimento della citata comunicazione.
L’avviso deve contenere (art. 8): data della iscrizione al protocollo dell’istanza; data e luogo fissati per la conciliazione; oggetto della procedura; responsabile del procedimento; modalità di comunicazione dell’adesione alla procedura; data entro la quale deve concludersi il procedimento e gli ulteriori rimedi esperibili; l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
La parte che non ha proposto l’istanza deve, entro 5 giorni dalla fissata udienza, dare comunicazione al Co.re.com. della propria volontà di partecipare alla procedura conciliativa, la mancata comunicazione nel termine farà considerare la conciliazione esperita con esito negativo.
All’udienza le parti devono intervenire personalmente o in caso di persone giuridiche in persona del legale rappresentante pro tempore; nel corso dell’udienza ciascuna parte può abbandonare la conciliazione (art. 9).
Tutte le dichiarazioni e le offerte formulate nel corso della procedura non possono essere utilizzate, salvo patto contrario, in altro procedimento arbitrale o giudiziario (art.11).
La conciliazione potrà avere esito positivo, negativo o parziale; nel caso di esito positivo verrà redatto verbale in cui si indicano i punti controversi e si da atto dell’accordo e del suo contenuto, il verbale così redatto costituisce titolo esecutivo; nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo su tutti o solo alcuni dei punti della controversia, il responsabile del procedimento redigerà verbale sul quale annoterà la mancata composizione della vertenza e sul quale verrà dato atto comunque dell’esperimento del tentativo, le parti potranno comunque indicare la soluzione parziale sulla quale concordano (art. 12).
L’assenza anche di una delle parti senza giustificato motivo fa considerare esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.
Il ricorso per la conciliazione può essere presentato in alternativa al Co.re.com. in via telematica dinanzi gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, di cui all’art. 141, commi 2 e 3, del Codice del Consumo o agli organismi istituiti con accordo tra gli operatori ed associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale (art.13), l’elenco degli organismi preposti a tale servizio è disponibile sul sito della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Deferimento della controversia alla Autorità.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione avesse esito negativo, le parti, congiuntamente o singolarmente, possono chiedere all’Autorità di definire la controversia (art. 14); il deferimento della controversia dovrà essere richiesto entro 6 mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, trascorso il quale non potrà essere più presentata la domanda così come nel caso in cui sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria.
L’istanza deve essere presentata con le stesse modalità di quella per il tentativo di conciliazione, il responsabile del procedimento, verificata l’ammissibilità della domanda, entro 10 giorni dal ricevimento della medesima, trasmette alle parti l’invito a comparire all’udienza fissata per la discussione della controversia; l’avviso dovrà pervenire alla parte almeno 15 giorni prima dell’udienza (art. 15) e dovrà contenere la data di deposito dell’istanza; l’oggetto della procedura; la data e il luogo fissati per l’udienza; l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti; il responsabile del procedimento; il termine di conclusione del procedimento.
Il provvedimento finale della procedura dovrà essere adottato entro 90 giorni dalla data del deposito dell’istanza, le parti, a pena di irricevibilità, potranno presentare memorie e depositare documenti fino a 5 giorni prima dell’udienza fissata; all’udienza le parti partecipano personalmente o nel caso di persone giuridiche a mezzo del legale rappresentante pro tempore (art. 16).
La mancata partecipazione di una delle parti all’udienza o la circostanza che si astenga dal far valere le proprie ragioni non è considerata come accettazione delle altrui ragioni, ne come rinuncia all’istanza, in questo caso la controversia è comunque definita in ragione della documentazione acquisita agli atti e tenuto conto delle difese scritte svolte dalle parti (art. 17).
In ordine alla attività istruttoria, il responsabile del procedimento può convocare soggetti terzi e può disporre l’acquisizione di documentazione; in questi casi, il termine per la definizione della controversia viene sospeso per il tempo necessario, tempo che non potrà essere mai superiore a 60 giorni; le parti possono nominare consulenti, dandone preventiva comunicazione all’Autorità (art. 18).
Terminata l’istruttoria, il Direttore trasmette la documentazione all’Organo Collegiale, con la relativa relazione del Responsabile del procedimento e la proposta della propria decisione; le parti possono essere convocate dinanzi al collegio per essere sentite personalmente, in tal caso la procedura è prorogata di 30 giorni; il provvedimento che conclude la procedura è vincolante e l’Autorità può condannare l’operatore al rimborso delle somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi preveduti dal contratto; è comunque salva la possibilità di richiedere in via giudiziaria il maggior danno patito; possono essere riconosciute alla parte in via equitativa le spese sostenute per l’espletamento della procedura (art. 19).
La procedura può essere archiviata nel caso in cui la parte istante decida di rinunciare, in tal caso le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, le spese peritali invece dovranno essere ripartite secondo criteri equitativi; del provvedimento di archiviazione viene data notizia alle parti (art.20).
L’utente può, contestualmente alla domanda o in corso di procedura, chiedere alla Direzione l’adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità della erogazione dei servizi o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento del servizio.
Nell’ambito delle procedure descritte, i Co.re.com. devono comunicare mensilmente all’Autorità i risultati delle attività svolte, avvalendosi, se del caso, anche di modelli elettronici; l’autorità, su richiesta dei Co.re.com., elabora circolari interpretative su specifiche questioni di interesse comune, relative alla applicazione del regolamento.
Inserito il 03/09/2007 | Diritto delle Comunicazioni Elettroniche
