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Roma, 28 Marzo 2008 - Convegno ANSSAIF

Scambio di opere creative attraverso reti P2P...


di Marco Ciurcina


Scambio di opere creative attraverso reti P2P: una proposta di liberalizzazione


1. Cosa: la proposta

Il 27 Luglio 2007 l'On.le Beltrandi ha presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge (1) che mira a legalizzare lo scambio di archivi contenenti opere creative attraverso reti peer-to-peer (file sharing).
Le tecnologie peer-to-peer consentono la distribuzione di archivi digitali in modo economico ed efficiente (2) nel rispetto del principio di libertà di accesso alla cultura: gli utenti scelgono cosa vedere, leggere od ascoltare.
Il progetto abilita il potenziale di efficienza e libertà delle reti peer-to-peer istituendo una licenza di diritto d'autore che legalizza lo scambio di opere creative: chi la sottoscrive e ne paga il corrispettivo è libero di diffondere e scaricare per fine personale e senza scopo di lucro.
I corrispettivi delle licenze vengono raccolti da un ente di gestione collettiva (per es. la S.I.A.E.) e distribuiti ai titolari dei diritti.


2. Perchè: il problema da risolvere

Tutti i nodi delle reti peer-to-peer distribuiscono e, allo stesso tempo, ricevono archivi digitali.
Chi scambia attraverso reti peer-to-peer archivi contenenti opere creative tutelate dal diritto d'autore deve quindi essere autorizzato da tutti i titolari dei diritti (3) a:

a) mettere le opere a disposizione del pubblico attraverso reti digitali; (4)
b) riprodurre le opera stesse. (5)

Ottenere quest'autorizzazione da tutti i titolari dei diritti prima di utilizzare le reti peer-to-peer è praticamente impossibile.
E' quindi necessario prevedere per legge una licenza che, a fronte del pagamento di un corrispettivo, autorizzi le persone fisiche a riprodurre ed a mettere a disposizione del pubblico, per fine personale e senza scopo di lucro, le opere scambiate attraverso le reti peer-to-peer.
Le norme che prevedono una licenza di questo tipo devono poi rispettare i limiti del diritto internazionale (6) e comunitario (7) in materia di diritto d'autore.
L'adozione di una norma nazionale che autorizza gli utenti in via generale a riprodurre opere protette non pone problemi particolari. (8)
Una norma che ponga limiti od eccezioni al diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente appare invece illegittima alla luce della Direttiva 2001/29/CE. (9)


3. Come: la soluzione proposta

L'articolo 2 del progetto di legge modifica l'articolo 71-sexies l.d.a. ampliandone la portata: l'utente di reti peer-to-peer è autorizzato a riprodurre le opere scaricate per uso personale e senza scopo di lucro. (10)
L'art. 2 del progetto di legge amplia anche il novero delle opere protette che l'utente può riprodurre: nelle reti peer-to-peer si scambiano principalmente fonogrammi e videogrammi, ma anche archivi contenenti opere creative in formati diversi (per es. testi).
Il progetto utilizza invece la tecnica della "licenza collettiva estesa" (11) per autorizzare l'utente delle reti peer-to-peer a mettere a disposizione del pubblico le opere scambiate. (12)
Le "licenze collettive estese", utilizzate diffusamente e con grande successo nei paesi nordici, non incidono sulla natura (esclusiva) del diritto dell'autore e dei titolari di diritti connessi e sono espressamente considerate legittime dalla direttiva 2001/29/CE al considerando 18 (13): sono infatti modalità di gestione dei diritti che non incidono sulla natura esclusiva dei diritti stessi.
L'art. 1 del progetto di legge stabilisce che gli enti di gestione collettiva (per esempio, la S.I.A.E.) gestiscano per conto degli aventi diritto la licenza dei diritti di messa a disposizione al pubblico maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; tale licenza, secondo il dettato della proposta, può essere utilizzata dalle persone fisiche che pongano in essere attività di scambio e condivisione di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro.
La S.I.A.E. e gli altri enti di gestione collettiva devono negoziarei termini della licenza con le rappresentative degli interessi degli utenti delle reti peer-to-peerche ne facciano richiesta.
La licenza negoziata dagli enti di gestione collettiva con le associazioni rappresentative degli interessi degli utenti viene quindi messa a disposizione di questi ultimi, che vi possono aderire.
La norma prevede che i titolari dei diritti possano optare di non autorizzare lo scambio di certe opere (se, per esempio, esse non hanno ancora esaurito il loro ciclo commerciale).
La licenza si estende ex lege (14) alle opere di titolari dei diritti non iscritti alla S.I.A.E. od agli altri enti di gestione collettiva che partecipano all'accordo.
I titolari di diritti non iscritti agli enti di gestione collettiva che gestiscono i proventi delle licenze hanno facoltà di richiedere il corrispettivo per l'uso delle loro opere entro 3 anni dal momento dell'utilizzo rivolgendosi direttamente all'ente di gestione collettiva specificamente preposto a tale gestione.
L'art. 3 del progetto di legge indica i contenuti del regolamento che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà essere emanato in attuazione di questa dal Ministro per i beni e le attività culturali.


4. Conclusione: un diritto d'autore equilibrato

Mentre gli anni recenti ci hanno abituato ad un processo di "deriva protezionistica" del diritto d'autore,(15) questo progetto mira ad equilibrare la tutela degli interessi morali e materiali degli autori con il diritto di accesso alla cultura. (16)
Il progetto, come si legge nella Relazione introduttiva, "armonizza il diritto d'autore con i principi costituzionali e di diritto umano trovando soluzioni adeguate a risolvere le contraddizioni del diritto d'autore mirabilmente sintetizzate dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.
Infatti, se l'art. 27 comma II della stessa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 stabilisce che: "Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali che gli spettano in ragione delle produzioni scientifiche, letterarie ed artistiche delle quali sia autore", il I comma dello stesso articolo 27 recita: "Ogni individuo ha diritto a partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti ed a partecipare del progresso scientifico ed ai benefici che da questo risultino".
La realtà del diritto d'autore, come storicamente attuato, vive nella contrapposizione dialettica tra questi due principi che devono essere attuati in modo diverso in diversi momenti storici alla luce delle concrete possibilità offerte dallo stato della tecnologia".


(c) Marco Ciurcina, 2007 - Alcuni diritti riservati
Quest'opera è utilizzabile secondo i termini della licenza Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia License. (17)

Note

(1) Progetto di legge n. 2963/07 (assegnato il 10 settembre scorso in sede referente alla VII Commissione Cultura) dal titolo: "Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di comunicazione di opere al pubblico da parte di persone fisiche che scambiano archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro, nonché di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dalle medesime messi a disposizione del pubblico."
In sintesi, la proposta:
a) liberalizza lo scambio attraverso le reti digitali, per uso personale, delle opere creative;
b) a fronte di ciò, prevede un compenso forfetario a carico degli utenti delle reti peer-to-peer;
c) stabilisce il modo in cui le agenzie di gestione collettiva dei diritti raccolgono e ripartiscono questi compensi agli autori ed agli altri aventi diritto.
Il progetto si compone di 3 articoli:
- Art. 1 Comunicazione al pubblico e messa a disposizione di archivi tra persone fisiche
- Art. 2. Riproduzione privata ad uso personale
- Art. 3 Regolamento.
Il progetto è in sintonia col disposto dell'art. 3 comma 3-sexies del D.L. 7/2005, aggiunto dalla Legge di conversione 43/2005, in cui si legge che:
...Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse...
Il progetto, puntando ad abilitare il potenziale delle tecnologie peer-to-peer, precisa alcuni obiettivi di quella norma, indicando anche precisi strumenti d'azione per conseguire tali obiettivi.

(2) Lo scambio di archivi in modalità peer-to-peer, utilizzando il potenziale di spontanea collaborazione e condivisione di risorse tra gli utenti riduce il costo di diffusione dei contenuti creativi (sul punto vedi Y. BENKLER, Sharing Nicely: On Shareable Goods and the Emergence of Sharing as a Modality of Economic Production, 114 The Yale Law Journal, 2004, 272 ss. e Y. BENKLER in The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom, Yale University Press, 2006 New Haven and London, in particolare pp. 83-90).

(3) L'autore e gli altri titolari di diritti connessi (per esempio l'artista interprete od esecutore, il produttore di fonogramma o di opera cinematografica) o gli aventi causa.

(4) L'art. 16 l.d.a. stabilisce che la ..messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente è una modalità di comunicazione al pubblico e, ai sensi dell'art. 12 comma 2 l.d.a., è un diritto esclusivo dell'autore.
Anche i titolari dei diritti connessi godono, ai sensi della nostra normativa, d'un diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico. Il diritto esclusivo dell'artista interprete od esecutore è stabilito all'art. 80 comma 2 lett. d l.d.a., quello del produttore di fonogrammi all'art. 72 comma 1 lett. d e quello del produttore cinematografico all'art. 78-ter comma 1 lett. d.

(5) La riproduzione consiste nella moltiplicazione in copie in qualsiasi forma, e quindi anche digitale, dell'opera ed è normata all'art. 13 l.d.a.; ai sensi dell'art. 12 comma 2 l.d.a., è un diritto esclusivo dell'autore. Non va tuttavia dimenticato che vi sono norme che autorizzano la riproduzione dell'opera anche senza il consenso dell'autore. Per esempio, l'art. 71-sexies che autorizza la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.

(6) In particolare, l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (detto anche Accordo TRIPS), la Convenzione di Berna, il Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT) ed il Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT).

(7) In particolare la Direttiva Europea CE del 22-05-2001, n. 2001/29 Sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (o Direttiva 2001/29/CE), che contiene alcune disposizioni che interferiscono con il quadro normativo oggetto della proposta. E' ragionevole assumere che la normativa comunitaria sia conforme al diritto internazionale vigente in materia di diritto d'autore. Appare quindi ragionevole focalizzare l'attenzione sulle disposizioni della Direttiva 2001/29/CE.

(8) Infatti la Direttiva Europea 2001/29/CE, mentre all'art. 2 fissa il principio secondo cui il diritto di riproduzione è un diritto esclusivo, all'art. 5.2(b) dispone:
Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:
(omissis)
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati.

(9) L'art. 3 della Direttiva Europea 2001/29/CE fissa il principio secondo cui il diritto di comunicazione al pubblico, ivi incluso il diritto di messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, è un diritto esclusivo. Non è però prevista la facoltà per gli stati membri di disporre eccezioni o limitazioni a questa facoltà esclusiva simili a quelle previste all'art. 5.2(b) per il diritto di riprodurre.

(10) A fronte delle facoltà concesse dall'art. 71-sexies, in conformità al disposto dell'art. 5.2(b) della Direttiva 2001/29/CE, l'art. 71-octies l.d.a. prevede che la S.I.A.E. raccolga un compenso forfetario sugli apparecchi destinati alla registrazione ed i supporti di registrazione audio e video che è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato gli apparecchi e i supporti.

(11) Nei paesi nordici le licenze collettive estese sono utilizzate, per esempio, per licenziare i diritti di broadcasting di opere letterarie e musicali, per autorizzare il re-broadcasting, la riproduzione di opere per fini educativi, la distribuzione di opere digitalizzate da parte delle biblioteche, ecc.
Per una descrizione del modello delle licenze collettive estese nei paesi nordici vedi: T. KOSKINEN-OLSSON, Collective Management in the Nordic countries, in D. Gervais (a cura di.), Collective Management of Copyright and Related Rights, Kluwer Law International, BV, The Netherlands, 2006, 257 ss.; H. OLSSON, The Extended Collective License as Applied in the Nordic Countries ( http://www.kopinor.org/layout/set/print/content/view/full/2090) e AA. VV., Extended Collective License. The nordic solution to complex copyright questions, ( http://www.kopinor.org/layout/set/print/content/view/full/1605).

(12) Alla luce del disposto della Direttiva 2001/29/CE sarebbe infatti illegittima una norma nazionale che degradi il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente di cui all'art. 16 l.d.a. a mero diritto a compenso (vedi supra nota 9).

(13) Recita il considerando 18 della Direttiva 2001/29/CE: La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, in vigore negli Stati membri.

(14) Per questo si parla di licenze collettive "estese".

(15) M. RICOLFI, La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all'innovazione e scambio ineguale, in Rivista di diritto
Industriale, 2002, parte I, 485 ss..

(16) Il riconoscimento della necessità di mediare tra gli opposti principi traspare anche dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 9 gennaio 2007, n. 149, dove si legge: "..le differenze terminologiche adoperate dal legislatore [...'> non sono esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più adeguata tutela del diritto d'autore, dettata dalla necessità di determinare la rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensì anche dalla finalità di contemperare le predette esigenze di tutela con quella di garantire la circolazione delle opere dell'ingegno, quale strumento di progresso sociale e culturale".

(17) (c) Marco Ciurcina, 2007 - Some rights reserved.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Italy License.
The text of the license is available at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/.

Inserito il 23/10/2007 | E-Copyright


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