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AIDA: la regia teatrale di un’opera lirica è opera protetta dal diritto d’autore

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Qualche giorno fa, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla proteggibilità secondo la normativa in materia di diritto d’autore dell’opera dell’ingegno espressa con la regia teatrale di un’opera lirica.

L’ordinanza in questione è interessante sotto un duplice punto di vista: da un lato, quello del perimetro oggettivo dell’art. 1 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941, nel prosieguo anche L.d.A.), dall’altro, quello, più generale, del rapporto tra i criteri ermeneutici di cui all’art. 12 delle preleggi.

Partiamo da questo secondo aspetto.

Uno dei motivi di ricorso poggiava sull’inesistenza di una tutela giuridica da parte dell’ordinamento nei confronti della regia dell’opera lirica, in quanto non espressamente contemplata dalla legge sul diritto d’autore, nè dalla Convenzione di Berna.

Per converso, la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente siffatta tutela richiamando il disposto degli articoli 1, 2 e 4 della L.d.A. nonchè degli artt. 2577 c.c. e 20, 48, 70 e 83 L.d.A.

La Corte di Cassazione, nel ritenere che la corte di merito abbia correttamente applicato le disposizioni inerenti il caso concreto, ha colto l’occasione per una puntualizzazione sul corretto modo di intendere i criteri ermeneutici di cui all’art. 12 delle preleggi, soprattutto nella circostanza in cui il criterio letterale possa portare a conseguenze “incompatibili con il sistema normativo”.

Da qui il principio che “possa svalutarsi l’interpretazione letterale anche in presenza di un testo univoco, in quanto non sia da privilegiare come assoluto il criterio interpretativo letterale, per la necessità di ricercare, in ogni caso, la coerenza della norma e del sistema, secondo lo spirito o la ratio di essi, senza potere, peratro, superare i confini permessi dalla esegesi del testo”

Dunque, secondo la Corte di Cassazione nell’ordinanza in commento, l’interpretazione sistematica, “mirando a ricercare la coerenza e l’assenza di disarmonie assiologiche nell’ordinamento giuridico, è necessaria nell’individuazione della regola nel caso concreto”, tanto più in una materia come quella della proprietà intellettuale che sconta una commistione di principi di derivazione non sono nazionale, ma anche comunitaria ed internazionale.

Una volta chiarito tale aspetto, la Corte ne ha tratto la conseguenza logico-giuridica della proteggibilità dell’opera dell’ingegno consistente nella regia teatrale di opera lirica a contenuto creativo, essendo la stessa ricompresa nella nozione generale dell’art. 1 L.d.A. il quale, con proclama di principio, dispone che sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo in qualunque forma di espressione.

Dunque, vi è certamente ricompresa anche l’opera di regia poichè essa, incidendo su tutte le componenti che contribuiscono al risultato definitivo, è suscettibile “del più alto contenuto creativo”, in nulla rilevando la mancata esplicita menzione nella normativa di riferimento.

Infine, merita decisamente una menzione la definizione che la Corte di Cassazione dà del diritto d’autore, soprattutto in una fase come quella attuale, dove ci si sta interrogando sulla possibilità di estendere la tutela autoriale alle opere generate dai sistemi di intelligenza artificiale.

Secondo la Corte di Cassazione, il diritto d’autore è:

diritto soggettivo assai peculiare, connesso a quanto di più tipico ed imponderabilmente prezioso scaturisca dell’intelletto umano, autentico valore per l’umanità presente e futura

L’uomo al centro.

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