Casellario informatico: T.A.R. Sicilia, Catania sez. IV, sentenza n. 1453 del 31 luglio 2008

L’accesso al Casellario informatico è consentito soltanto alle stazioni appaltanti ed alle SOA, e non anche alle imprese direttamente interessate, le quali si trovano nella materiale impossibilità di verificare periodicamente l’esistenza di eventuali iscrizioni a loro carico

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, composto dai Signori Magistrati:
Dott. Ettore Leotta Presidente relatore estensore
Dott. Francesco Brugaletta Consigliere
Dott. Leggio Giuseppa I° Referendario
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1238/2008 R.G. proposto dalla Ferrara Domenico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Piero Di Pasquale, elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Cavour n. 18, presso lo studio dell’Avv. Antonino Saltalamacchia;
contro
l’Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege;
e nei confronti
della SIE Impianti S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Stallone, elettivamente domiciliato in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 37, presso lo studio dell’Avv. Andrea Scuderi;
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege;
per l’annullamento
(ricorso principale)
previa sospensione, degli atti seguenti:
– provvedimento dell’11 marzo 2008, comunicato con nota del 19 marzo 2008, pervenuto il 22 marzo 2008, con il quale l’Università degli Studi di Messina ha escluso l’impresa ricorrente dalla gara relativa all’aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione di una parte del piano rialzato del Palazzo Mariani da destinare a Segreterie Didattiche, a causa di un’annotazione inserita nel Casellario informatico dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
– verbale di esclusione dell’Impresa ricorrente;
– consequenziale provvedimento di comunicazione dell’esclusione all’Ufficio Verifiche requisiti Imprese dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, preannunciato nella medesima nota e di cui si sconoscono gli estremi;
– ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare, se ed in quanto occorra, del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore della SIE Impianti S.a.s;
nonché per l’annullamento
(ricorso per motivi aggiunti)
degli stessi atti impugnati con il ricorso principale, in dipendenza della nota del 4 giugno 2008, con cui l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha comunicato di aver disposto in data 30 maggio 2008 la cancellazione dell’annotazione inserita nel casellario informatico a seguito della segnalazione della Città di Monselice.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della SIE Impianti S.a.s.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio del 16 luglio 2008 il Consigliere dott. Ettore Leotta;
Uditi gli Avvocati delle parti costituite come da verbale di causa;
Visto l’art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale nella Camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare il Tar può decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, ove si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso stesso;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
A – Premesso che:
La Ferrara Domenico S.r.l. ha partecipato alla gara di appalto, indetta dall’Università per gli Studi di Messina, relativa all’affidamento dei lavori di ristrutturazione di una parte del piano rialzato del Palazzo Mariani, da destinare a Segreterie Didattiche, ed ha presentato l’offerta relativa il 29 gennaio 2008.
Con nota del 31 gennaio 2008 prot. n. 5882/08/VILA l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha informato la società di aver inserito il 24 gennaio 2008 nel casellario informatico la seguente annotazione:
“La stazione appaltante Città di Monselice, con nota 0028211 del 2.10.2007 (prot. Autorità n. 55051 del 9.10.2007) ha comunicato di avere escluso dalla gara relativa all’appalto per l’affidamento dei lavori di recupero della cortina muraria da Campo della Fiera a Piazza Assicella, l’Impresa Ferrara Domenico s.r.l. per la mancanza del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. g), come attestato dall’Agenzia delle Entrate di Trapani con note n. 21664 del 31.7.2007 e n. 24890 del 3.9.2007)”.
Con verbale dell’11 marzo 2008 la Commissione di gara presso l’Università degli Studi di Messina, preso atto dell’inserimento nel casellario informatico della predetta annotazione, ha disposto l’esclusione della Ferrara Domenico S.r.l., evidenziando che l’amministratore unico della società aveva sottoscritto l’istanza di partecipazione “ai sensi della dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 in data 29.1.08, quindi successivamente all’inserimento dell’annotazione sul casellario informatico dell’Autorità, dichiarando anche il possesso dei requisiti di cui alla lettera h) dell’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti”.
Con nota prot. n. 19716 del 19 marzo 2008, pervenuta in data 22 marzo 2008, l’Università degli Studi di Messina ha comunicato alla Ferrara Domenico S.r.l. l’avvenuta esclusione dalla gara, preannunciando che tale fatto sarebbe stato segnalato all’Ufficio Verifica requisiti Imprese dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, ai sensi della determinazione n. 1/2005 della medesima Autorità, relativamente alla lettera h) dell’art. 38, comma 1, del D.L.vo n. 163/2006.
Indi, con verbale del 18 aprile 2008 l’appalto è stato aggiudicato alla SIE Impianti S.a.s.
Con ricorso notificato il 23 maggio 2008, depositato il 3 giugno 2008, l’Impresa esclusa ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
L’Università degli Studi di Messina si è costituita in giudizio, precisando che con nota prot. n. 19713 del 19 marzo 2008, nel comunicare all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici l’avvenuta esclusione della Ferrara Domenico S.r.l., aveva riconosciuto l’esimente dell’errore scusabile, considerata la vicinanza di date tra il 24 gennaio, data dell’inserimento dell’annotazione nel Casellario, ed il 29 gennaio, data della dichiarazione dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 163/2006.
La SIE Impianti S.a.s. si è costituita in giudizio, deducendo l’inammissibilità dell’impugnazione nei propri confronti, non essendo stata proposta alcuna censura nei confronti dell’avvenuta aggiudicazione.
Nelle more del giudizio, con nota del 4 giugno 2008 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha comunicato di avere proceduto in data 30 maggio 2008 a cancellare l’annotazione inserita nel Casellario Informatico a seguito della segnalazione della Città di Monselice, avendo l’Impresa interessata regolarizzato il proprio inadempimento di natura fiscale (Comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 27 febbraio 2006, lettera c).
In relazione a tale ulteriore fatto, la Ferrara Domenico S.r.l. ha proposto un ricorso per motivi aggiunti, riproponendo le medesime censure di cui al ricorso principale.
B – Rilevato che:
In base al Comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti del 28 giugno 2006 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 154 del 5 luglio 2006), l’accesso al Casellario informatico è consentito soltanto alle stazioni appaltanti ed alle SOA, e non anche alle imprese direttamente interessate, le quali si trovano nella materiale impossibilità di verificare periodicamente l’esistenza di eventuali iscrizioni a loro carico.
Nella specie, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, pur avendo inserito nel Casellario informatico un’annotazione pregiudizievole alla Ferrara Domenico S.r.l. in data 24 gennaio 2008, ne ha dato notizia all’Impresa interessata con nota del 31 gennaio 2008.
Conseguentemente, allorché il 29 gennaio 2008 ha reso la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera h) dell’art. 38, comma 1, del Decreto Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti), il legale rappresentante della società era del tutto ignaro dell’avvenuta annotazione.
Tale circostanza avrebbe dovuto essere adeguatamente valutata dalla Stazione appaltante, anche in considerazione del fatto che l’annotazione, in ogni caso, non era tra quelle che comportano automatica esclusione dalle gare, tanto è vero che la stessa Autorità ha successivamente proceduto alla sua cancellazione.
Per le considerazioni che precedono, sussistendo i vizi di eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico – amministrativo in materia di autonoma valutazione da rendersi da parte del seggio di gara in una procedura ad evidenza pubblica, nonché in materia di elemento soggettivo dell’illecito (dedotti con la II^ e la V^ censura), il ricorso principale dev’essere accolto e va conseguentemente disposto l’annullamento degli atti impugnati.
L’aggiudicazione a favore della SIE Impianti S.a.s. va tenuta ferma, per inammissibilità della relativa impugnazione, non avendo la Ferrara Domenico S.r.l. dimostrato alcun interesse al suo annullamento.
C – Ritenuto che sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei modi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 16 luglio 2008.
Il Presidente relatore estensore
(Dott. Ettore Leotta)
Depositata in Segreteria il 31 luglio 2008

One Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.