Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 35511/2010: siti internet e responsabilità editoriale
1. Perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico, ai sensi dell’art. 1 della legge 47/48, occorrono due condizioni a) che vi sia una riproduzione tipografica, b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico.
2. le comunicazioni telematiche certamente non riproducono stampati (è in realtà la stampa che -eventualmente- riproduce la comunicazione, ma non la incorpora, così come una registrazione “domestica” di un film trasmesso dalla TV, riproduce -ad uso del fruitore- un messaggio, quello cinematografico appunto, già diretto “al pubblico” e del quale, attraverso lo duplicazione, in qualche modo il fruitore stesso si appropria, oggettivizzandolo). Bisogna pertanto riconoscere l’assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media sinora conosciuti e rispetto alla stampa.
3. Con la Legge 7 marzo 2001 n. 62 non è stata effettuata la estensione della operatività dell’art. 57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l’editoria.
4. Il nostro ordinamento non prevede la punibilità ai sensi dell’art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line.
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Vorrei sapere se tale sentenza si estende anche nel caso dell’intestatario di un sito web misto di notizie storiche e di attualità che non sia stato responsabile di una pagina stesa, a sua insaputa , di attualità da un fans che aveva la passeword .O sia esteso solo ai giornalistio pubblicisti iscritti all’albo .
Le sentenze non si ‘estendono’. Non sono leggi.