Cassazione: riproduzione abusiva di software per scopi professionali

Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza N. 25104 ud. 08/05/2008 – deposito del 19/06/2008

Per la configurabilità del reato del reato di cui all’art.171 bis non è richiesto che la riproduzione del software sia finalizzata al commercio, essendo sufficiente il fine di profitto, né il dolo specifico del fine di lucro. A seguito della modifica del primo comma dell’art.171 bis L. 27 aprile 1941 n.633 (apportata dall’art.13 L.18 agosto 2000 n.248), non è più previsto il dolo specifico del “fine di lucro” ma quello del “fine di trarne profitto”; si è, quindi, determinata un’accezione più vasta che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale ed amplia quindi i confini della responsabilità.

Download: Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza N. 25104 ud. 08/05/2008

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.