Diritti di copia e supporti informatici: TAR Lazio, sentenza n. 4871 del 12 maggio 2014
1. Con la disponibilità sul mercato di molteplici diversi supporti informatici, con capacità molto diverse fra loro, alla stregua dei principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento, i “costi” del servizio di copia e certificazione dei dati utili alla difesa in giudizio non possono certamente essere riferiti alla insindacabile scelta dell’Amministrazione giudiziaria circa il tipo ed il numero di supporti da utilizzare.
2. In considerazione della “virtualizzazione” della memorizzazione dei dati (mediante supporti di capacità superiore alle esigenze) e del loro trasferimento (anche telematico e tendenzialmente istantaneo), ed alla luce della possibilità, allo stato della tecnica, di procedere in via contestuale ed automatica alla loro “certificazione” di conformità, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità il “costo” non può essere parametrato al numero degli accessi effettuati o alla quantità dei dati effettivamente estratti, mentre costituisce certamente un “costo” l’approntamento ed il presidio delle strumentazioni informatiche e telematiche (hardware e software) necessarie per garantire l’attuazione delle norme di legge sul nuovo processo telematico, ma anche sia per consentire lo svolgimento del “servizio” in favore degli utenti del servizio giustizia che si avvalgono di tale possibilità, costo che il medesimo T.U. approvato con DPR n. 115 del 2002, sulle spese di giustizia già quantifica, sia pure con riferimento al solo strumento all’epoca utilizzabile, cioè il CD, che al contrario dei nuovi supporti aveva una capacità limitata e richiedeva uno specifico intervento meccanico (e quindi un costo) ai fini della duplicazione di ciascun supporto, in Euro 295,16.
3. In attesa del regolamento previsto dall’articolo 40 del DPR 115/02, gli Uffici giudiziari possono chiedere, ai fini della copia della documentazione in atti utile alla difesa mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente, e non secondo la scelta dell’Amministrazione circa le loro modalità di archiviazione), esclusivamente e per una sola volta l’importo forfetario di Euro 295,16.