Diritto alla riservatezza e diritto alla difesa: Cass. Civ., sez. IV, sentenza n. 18279 del 5 agosto 2010
1. L’operazione di bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto alla difesa può condurre ad un arretramento della tutela dei dati personali tutte le volte in cui nel conflitto di interessi il grado di lesione della dignità dell’interessato sia di ridotta portata rispetto a quella che subirebbe il diritto antagonista, non potendo consentirsi all’interessato di trincerarsi dietro l’astratta qualificazione del suo diritto così da limitare in maniera rilevante il diritto di difesa della controparte.
2. Il giudice di merito deve effettuare in caso di contrapposizione di diritti una comparazione tra gli stessi al fine di trovare un giusto equilibrio tra le posizioni delle parti in lite.