Diritto d’Autore ed opere di architettura: Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1749 del 15 aprile 2008
L’articolo 20, comma II, L.d.A., nell’attribuire all’autore dell’immobile dichiarato di importante carattere artistico il diritto di intervenire qualora vengano progettati nuovi lavori su di esso, in modo da salvaguardarne l’impostazione originaria, riserva esclusivamente all’autore stesso il predetto diritto, essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale. La necessaria capacità creativa costituisce, pertanto, qualità personale, che viene meno con il decesso dell’artista. Di conseguenza il diritto di cui trattasi non può essere legittimamente fatto valere da soggetti diversi dal creatore dell’opera e nemmeno dagli eredi i quali, se anche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali ed artistiche, esprimerebbero necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1749/08
Reg.Dec.
N. 4236 Reg.Ric.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4236/07 proposto da Masterall Immobiliare s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Bertolani ed elettivamente domiciliata presso lo studio Schiavone in Roma, via Tacito n. 10 int. 11
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna e la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., non costituiti;
il Comune di Modena in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
l’erede dell’arch. Vinicio Vecchi, coniuge superstite sig.ra Carmen Lorenzini, non costituita in giudizio;
gli eredi dell’arch. Alberto Mario Pucci, sig.ri Maria Grazia Pucci e Pietro Pucci, non costituiti in giudizio
per l’annullamento
della sentenza n. 66 in data 26 gennaio 2007 del Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sezione II, resa inter partes.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 22 gennaio 2008 il Consigliere Manfredo Atzeni ed uditi l’Avv. Bertolini e l’Avv. dello Stato Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con successivi ricorsi al Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna Masterall Immobiliare s.p.a. in persona del legale rappresentante impugnava:
– il provvedimento in data 2/9/2005 del dirigente Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia e le Imprese del Comune di Modena concernente la sospensione, per centocinquanta giorni, della dichiarazione d’inizio d’attività presentata dalla suddetta s.p.a. per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria nell’ex Cinema Olympia in Modena a seguito della nota in data 17/8/2005 (parimenti impugnata) con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia aveva comunicato essere in corso la procedura di riconoscimento dell’importante carattere artistico dell’immobile ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633;
– il provvedimento in data 22 settembre 2005 con il quale il Dirigente Responsabile del Servizio Comunale Trasformazione Edilizia e Qualità dell’Architettura del Comune di Modena aveva disposto l’interruzione del termine per il rilascio del permesso di costruire concernente la ristrutturazione dell’immobile di cui sopra con cambio d’uso e parziale demolizione con sopraelevazione;
– il decreto in data 31/3/2006 con il quale la Direzione Generale per l’Architettura e l’Arte Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali aveva riconosciuto l’importante carattere artistico dell’immobile di cui si tratta ai sensi dell’art. 20, secondo comma, della legge 633/1941;
– il provvedimento n. 59883/7786/06 in data 5/5/2006 con il quale il Dirigente Responsabile del Servizio Comunale Trasformazione Edilizia e Qualità dell’Architettura del Comune di Modena aveva ulteriormente sospeso i lavori di cui si tratta.
Lamentava, sotto diversi profili, errori procedimentali, soprattutto in relazione alla violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la mancanza dei presupposti per l’assoggettamento dell’immobile alla tutela di cui all’art. 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché la mancanza dei termini finali dei provvedimenti di sospensione sopra elencati, chiedendo quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati nonché il risarcimento dei danni subiti.
Con la sentenza in epigrafe i primi giudici hanno riunito e respinto i ricorsi.
Avverso la predetta sentenza la parte ricorrente in primo grado propone l’appello in epigrafe contestando gli argomenti ivi svolti e chiedendo la riforma della pronuncia gravata.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ fondata l’argomentazione, prospettata dall’appellante nella memoria depositata in vista dell’udienza di trattazione, secondo la quale i provvedimenti impugnati hanno perso efficacia.
La presente controversia riguarda, infatti, il provvedimento con il quale l’immobile di cui si tratta (ex Cinema Olympia di Modena, opera degli architetti Vinicio Vecchi ed Alberto Mario Pucci) è stato dichiarato di particolare interesse in vista della sua sottoposizione al regime di tutela del diritto di autore, secondo la disciplina dettata dall’art. 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
La norma appena richiamata attribuisce, per quanto ora interessa, all’autore dell’immobile, dichiarato assoggettabile al suo regime, il diritto (cosiddetto diritto morale d’autore) di intervenire qualora vengano progettati nuovi lavori sull’immobile, opera del suo ingegno, in modo da salvaguardare l’impostazione originaria.
E’ evidente che il suddetto diritto può essere esercitato esclusivamente dal suo titolare, essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale, eventualmente coordinandoli con quest’ultimo.
La necessaria capacità creativa costituisce, infatti, qualità personale, che viene meno con il decesso dell’artista (in termini C. di S., VI, 26 luglio 2001, n. 4122).
L’appellante riferisce che entrambi gli architetti, originari progettisti dell’immobile per il quale è controversia, sono deceduti nelle more del presente giudizio, ed il dato non è contestato.
Di conseguenza, è venuto meno l’oggetto della tutela, non potendo il diritto morale d’autore essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell’opera, e nemmeno agli eredi i quali, quandanche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali ed artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori.
Non vi ha, quindi, luogo a pronuncia sulla domanda impugnatoria, presentata dall’appellante.
Atteso che lo stesso appellante lega la domanda risarcitoria all’attualità dell’impugnazione, anche il suo esame si appalesa superfluo.
Il ricorso di primo grado deve, in conclusione, essere dichiarato improcedibile, e la sentenza di primo grado deve essere annullata senza rinvio.
La particolarità della controversia consente di compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado ed annulla, senza rinvio, la sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il giorno 22 gennaio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Giovanni RUOPPOLO Presidente
Carmine VOLPE Consigliere
Paolo BUONVINO Consigliere
Roberta CHIEPPA Consigliere
Manfredo ATZENI Consigliere, est.
Presidente
GIOVANNI RUOPPOLO
Consigliere Segretario
MANFREDO ATZENI GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15 aprile 2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
[…] sconosciuto: […]
La sentenza si inserisce nel tradizionale filone della giurisprudenza prevalente che “vede” nelle opere di architettura dichiarate di importante carattere artistico una mera espressione della creatività dell’autore con buona pace di qualsiasi altro tipo di interesse. Mi permetto, tuttavia, di dissentire e porre una posizione critica nei confronti di una giurisprudenza che non riesce ad individuare la pur chiara esistenza di altre posizioni soggettive collegate al riconsocimento del carattere artistico dell’opera ex art. 20 l.d.a. In particolare, l’interesse che si esplicita in maniera evidente è quello pubblico alla conservazione dell’opera ed alla sua tutela, al di là del carattere di opera dell’ingegno della stessa, in quanto bene “culturale”. Spesso, il giudice chiamato ad applicare l’articolo 20 tralascia l’applicazione delle disposizioni collegate e che afferiscono ai beni culturali, quali l’articolo 11 del d. lgs. n. 42/2004 che al comma 1, lett. e) richiama le opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico di cui all’articolo 37 dello stesso decreto. Tali opere sono proprio quelle dichiarate tali dal Ministero per i beni culturali in base al proprio regolamento di organizzazione (DPR n. 233/2007). Va da sè che tali opere non possono essere considerate come mera espressione di carattere creativo, ma veri beni di interesse pubblico culturale. E’ ovvio, se non addirittura scontato, che una simile conclusione debba determinare in ogni caso la tutela dell’interesse pubblico a mantenere, conservare, restaurare tali opere, a prescindere dal diritto dell’autore di intervenire qualora vengano progettati nuovi lavori sull’immobile, opera del suo ingegno, in modo da salvaguardare l’impostazione originaria. Infatti, nel caso di scomparsa dell’autore è del tutto irragionevole lasciar senza contenuto il diritto di cui all’articolo 20, ben potendo essere attribuito in capo allo Stato in forza della sua potestà di conservazione e di tutela di opere di carattere artistico. La sentenza riportata, al contrario, si conferma in una posizione chiusa ed ottusa, tale da riconoscere esclusivamente i diritti dell’autore dell’opera dell’ingegno e non la posizione pubblica di tutela di un’opera dell’ingegno che per il riconoscimento del suo carattere artistico diviene bene culturale seppur a limitati fini. Fortuatamente, il Legislatore ha accolto in pieno quest’ultima tesi e già con due precedenti tentativi ha provato ad introdurre delle adeguate norme tali da garantire proprio questa posizione di interesse alla conservazione delle opere di architettura contemporanea in capo allo Stato. Pur non essendo stati approvati i precedenti disegni di legge, ve ne è un terzo attualmente in parlamento che raccoglie le stesse istanze, dedicato alla qualità architettonica, e che probabilmente riuscirà ad essere approvato in modo tale da evitare per il futuro illogiche applicazioni di norme come nel caso de quo. Mi scuso per l’esposizione sicuramente sommaria ed affrettata ma mi piaceva lasciare un primissimo sia pur breve commento alla sentenza.
Grazie per il prezioso commento e per le valide argomentazioni esposte.
Un caro saluto,
Marco Scialdone