Illecito trattamento dei dati personali: tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza 1496/2008

A cura di Avv. Graziano Garrisi – Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it

Si segnala un’importante sentenza in materia di trattamento illegittimo di dati personali. E’ stata, infatti, condannata la Deutsche Bank per aver illegittimamente segnalato ad una Centrale Rischi – nello specifico la CRIF (Centrale Rischi Investimenti Finanziari) – il nominativo di un soggetto per il mancato pagamento di alcune rate relative ad un finanziamento, nonostante l’istituto bancario avesse riconosciuto la completa estraneità dell’attore alla vicenda.

Proviamo qui di seguito a sintetizzare i fatti di causa. L’istituto in questione non ha prontamente provveduto alla cancellazione del nominativo dell’attore, causandogli diversi disagi, tanto che numerose richieste di finanziamento presso altri istituti bancari gli sono state negate, perché segnalato quale “cattivo pagatore”; pertanto, il soggetto interessato, difeso dagli avv. Andrea Lisi e Manuela Selam (Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it), ha citato in giudizio la Deutsche Bank per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e morale patito. Una volta dimostrato in giudizio che la segnalazione è avvenuta a causa di un errore di persona, la banca è stata condannata per violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c., perché tale condotta costituisce un fatto illecito che obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento del danno. Anche in relazione all’illecito trattamento dei dati personali sono emersi dei profili di illegittimità quali: il trattamento è avvenuto senza il consenso dell’interessato, i dati trattati non erano esatti e non sono stati prontamente aggiornati e, in generale, è stato violato il principio di correttezza.

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 196/2003 (che richiama espressamente l’art. 2050 c.c.), inoltre, l’onere probatorio circa l’illegittimità del trattamento è stato ritenuto assolto sia perché ai sensi della su indicata normativa esso viene posto a carico dell’istituto di credito, configurandosi una sorta di responsabilità oggettiva a suo carico, sia perché lo stesso istituto non ha dimostrato alcun fatto interruttivo del nesso di causalità tra la propria condotta e il danno arrecato all’attore. Oltre a ciò, era assente anche la dimostrazione di aver adottato tutte le “misure di sicurezza idonee” ad evitare il danno.

La banca è stata così condannata, per violazione del danno non patrimoniale, al pagamento di una somma pari ad euro 12.000,00 in favore dell’attore.


2 Comments

  • Aneretto Monica ha detto:

    sono stata segnalata alla centrale rischi da una factor di lugano la segnazione è Stata fatta da una famosa banca tedesca : solo più di 1.330.395,00 ho chiesto la documenzione di tale operazione e nn mi rispondono tramite il mio legale ovviamente fatta denuncia delle autorità .

  • sofyen romdani ha detto:

    Salve, Io Sono Un Ragazzo Marrocchino Studente In Italia … Ho Preso Un Telefono Da Vodafone Con L’Abbonamento Però Purtroppo Dopo Averlo Preso Mi è Successo Un Problema è Che Lavoravo Prima In Un Lavoro Part-Time E Dopo Di Che Non Lavoro Piu E Quindi Ho Pagato Una Sola Rata E Basta Poichè Non Posso Piu Pagare…E Oggi Mi Hanno Chiamato La Vodafone Dicendo Che Manderanno La Pratica Al Tribunale Come Cattivo Pagatore…VOGLIO CHIEDERLE Cosa Si Puo Succedere?

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