Internet come bene di sostentamento: Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 45809/2008
Nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall’articolo 570 – co. 2 n. 2 – cp debbono, nella attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale, ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio) ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altri complementari esigenze della vita quotidiana (ad es. mezzi di comunicazione).
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