La nuova class action (parte prima)
La nuova class action: introduzione
Il 19 maggio è entrata in vigore, dopo tre rinvii, la riforma dell’azione di classe (c.d. class action) di cui alla legge n. 31 del 12 aprile 2019.
Si tratta della conclusione di un percorso che parte da lontano e il cui punto di avvio può essere individuato nel 9 luglio del 2013.
E’ la data in cui l’allora neodeputato Alfonso Bonafede, insieme ai colleghi Donatella Agostinelli, Francesca Businarolo, Andrea Colletti, Vittorio Ferraresi, Filippo Gallinella, Salvatore Micillo, Giulia Sarti e Tancredi Turco, depositarono all’inizio della XVII legislatura alla Camera dei Deputati la proposta di legge c.1335 recante “Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, in materia di azioni di classe”.
La proposta non riuscì allora a completare l’iter legislativo, ma venne riproposta alla Camera dei Deputati, con identico contenuto, all’inizio della XVIII legislatura, per la precisione il 26 giugno 2018, con prima firmataria Angela Salafia, neoletta deputata ed allora capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione giustizia.
In questo caso l’esito fu favorevole e il 3 aprile 2019 il Senato, con 206 voti favorevoli, 44 astensioni e 1 voto contrario, approvò definitivamente la normativa in commento.
I promotori e le situazioni giuridiche tutelabili
Venendo, ora, al merito della nuova class-action si assiste in primo luogo all’introduzione nel libro quarto del Codice di procedura civile di un titolo aggiuntivo, l’VIII-bis, composto da quindici articoli (dall’art. 840-bis all’art. 840-sexiesdecies).
Si è voluto così trasferire la materia dalla sua attuale collocazione nel codice del consumo (Dlgs 206/2005) al Codice di procedura civile, estendendone al contempo la portata, finora limitata ai soli consumatori nell’ambito di rapporti commerciali (e, per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale, alle sole pratiche commerciali scorrette o ai comportamenti anticoncorrenziali), a tutti i soggetti che ritengano di aver ottenuto una lesione di diritti individuali ed omogenei.
Il nuovo art. 840-bis del c.p.c. elimina, infatti, ogni riferimento a consumatori ed utenti: ciò significa che, ricorrendone i presupposti, l’azione sarà esperibile anche da imprese o da professionisti.
Altro aspetto di sicuro interesse è che l’azione risulta ora attivabile, in via diretta, anche dalle “associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro che sono iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia”, senza dunque la necessità di un apposito mandato conferito dal singolo consumatore che assuma essere stato danneggiato così come era previsto dall’art. 140-bis del codice del consumo.
Sebbene il decreto chiamato a disciplinare l’elenco in questione non sia ancora stato adottato, è ragionevole pensare (e in tal senso depongono indiscrezioni filtrate negli ultimi giorni) che, in fase di prima applicazione, esso conterrà tutte le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) e che già oggi risultano iscritte in un apposito elenco gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
I legittimati passivi della nuova azione di classe sono le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti o comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro attività. Resta, invece, preclusa la possibilità di utilizzare l’azione di classe nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere il risarcimento dei danni prodotti dalla lesione di diritti individuali omogenei.
Per quanto attiene la P.A., se è vero che è fatta salva la c.d. Class Action Brunetta di cui al d.lgs. 198/2009, essa, tuttavia, non ha natura risarcitoria, essendo finalizzata unicamente a realizzare un controllo giudiziale sull’operato delle amministrazioni per indurle ad assumere comportamenti virtuosi.
È un vulnus dell’attuale panorama normativo in tema di tutela collettiva che andrebbe sanato.
Passando alle situazioni giuridiche tutelabili con la nuova class-action, come accennato in precedenza, si prevede che la stessa possa essere azionata a tutela di tutti i diritti individuali omogenei violati da atti e comportamenti posti in essere da imprese o gestori di pubblici servizi o di pubblica utilità, senza una tipizzazione tassativa come avveniva nel regime previgente.
L’azione può essere esercitata in tutti i casi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: sarà dunque possibile avvalersi di tale strumento anche in caso di lesione del diritto alla salute o alla riservatezza, fermo restando il limite dell’omogeneità dei diritti fatti valere.
Gli aspetti procedurali
Novità importanti sono previste anche dal punto di vista procedurale.
La nuova class action si articola in tre fasi (le prime due in larga parte coincidenti con il regime previgente): quella sull’ammissibilità dell’azione, quella della decisione sul merito e, infine, quella della liquidazione delle somme spettanti agli aderenti.
Per quanto concerne la prima si registra in primo luogo il passaggio dall’atto di citazione al ricorso per ciò che concerne la forma dell’atto introduttivo: il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell’udienza, dovrà essere pubblicato a cura della cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del decreto stesso, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.
Vi sarà, dunque, piena trasparenza sui contenuti dell’atto introduttivo: ciascun soggetto interessato potrà prenderne visione e fare le proprie valutazioni in merito ad un’eventuale adesione, oppure, entro i 60 giorni dalla pubblicazione, decidere di introdurre un’altra azione di classe sulle medesime circostanze.
Il rito sarà quello sommario di cognizione di cui all’articolo 702 bis c.p.c.
La competenza sull’azione di classe è devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo in cui ha sede la parte resistente: questo garantirà una maggiore specializzazione nella trattazione delle azioni di classe, finora mancata.
Scompare, invece, l’obbligo di notifica al pubblico ministero che, invece, era presente nell’azione di classe ex art. 140-bis del codice del consumo.
(segue…)