La nuova class action (parte terza)
L’ordine di esibizione
Una delle novità processuali della nuova class action è rappresentata dall’introduzione di una disciplina ad hoc per il c.d. ordine di esibizione, al fine di consentire un più agevole utilizzo di tale mezzo di prova, rispetto a quanto previsto dall’art. 210 c.p.c. e dall’art. 94 disp. att. c.p.c.
In primo luogo, si riconosce la possibilità di farne uso unicamente al ricorrente il quale, attraverso un’istanza motivata, può chiedere al giudice di ordinare al resistente di esibire le prove rilevanti ai fini del giudizio di cui abbia la disponibilità.
Il giudice ordina l’esibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione e, in particolare: a) esamina in quale misura la domanda è sostenuta da fatti e prove disponibili che giustificano l’ordine di esibizione; b) esamina la portata e i costi dell’esibizione; c) valuta se le prove di cui è richiesta l’esibizione contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.
L’oggetto dell’ordine viene, dunque, definito dal giudice restando precluso un ordine di esibizione meramente esplorativo, ovvero volto alla ricerca di fatti di cui si ignora l’esistenza: a ciò aggiungasi che l’ordine di esibizione può essere disposto, a norma dell’art. 840 quinquies c.p.c., solo laddove le prove indicate dal ricorrente siano da sole di per sé sufficienti a far ritenere plausibile la domanda.
Vi è dunque, un giudizio prognostico che il giudice dovrà operare circa la capacità dei documenti di cui si chiede l’esibizione di incidere sulla fondatezza della domanda.
Quando la richiesta o l’ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela, tra le quali, l’obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell’incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata.
Rientrano nella summenzionata categoria i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.
La parte nei cui confronti è rivolta l’istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.
Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.
Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l’ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l’ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.
Può, ma non deve: ciò significa che non siano in presenza di un meccanismo analogo alla non contestazione dei fatti oggetto della controversia che, ex art. 115 c.p.c., si considerano verificati. Qui, al contrario, il giudice conserva una discrezionalità nella valutazione in merito ai fatti che l’ordine di esibizione mirava a provare.
(…segue)