Referendum Eutanasia Legale

Referendum eutanasia: perchè la strada per la raccolta online delle firme è complicata

Nelle ultime settimane l’avvio della raccolta firme per il referendum promosso dall’Associazione Luca Coscioni per la legalizzazione dell’eutanasia ha rianimato il dibattito sulla necessità di innovare le modalità previste dalla legge 372/1970 per consentire che l’adesione al quesito referendario possa avvenire in modalità digitale, in particolare attraverso l’uso di SPID.

Sul punto è intervenuto il secco diniego del Ministero della Giustizia che dato parere contrario ad un emendamento proposto in sede di conversione del c.d. decreto semplificazioni che, nelle intenzioni dei proponenti, avrebbe spalancato le porte ad una storica innovazione per il nostro paese.

Nel dibattito pubblico la questione è stata “semplificata” (ma sarebbe meglio dire, “banalizzata”) nella dicotomia “SPID si/SPID no”: in realtà consentire la raccolta in modalità digitale delle sottoscrizioni referendarie implica un totale ripensamento (e un vero e proprio stravolgimento) dell’impianto previsto dalla legge del 1970.

Vediamo nel dettaglio perchè.

  • Fonti normative
  1. Art. 75/138 Cost.
  2. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo».
  3. Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 341-344.
  • Il contesto attuale

L’iniziativa finalizzata al raccoglimento delle 500.000 firme necessarie a portare a compimento la richiesta di referendum è avviata da un gruppo di almeno dieci persone, munite del certificato comprovante la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

Tali persone devono presentarsi alla Cancelleria della Corte di cassazione che ne dà atto con verbale (art.4 l. n. 352/1970). Di ogni iniziativa è data notizia nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a quello della sua presentazione.

Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è possibile chiedere la vidimazione dei fogli sui quali saranno raccolte le firme degli elettori. Il processo di vidimazione può essere avviato, dai membri del comitato promotore o da un qualsiasi elettore, presso le segreterie comunali o le cancellerie degli uffici giudiziari.

Il funzionario addetto alla vidimazione dei moduli deve completare la procedura entro 48 ore dal giorno in cui ha ricevuto tali fogli. Il timbro con cui vengono vidimati i fogli non può contenere una data antecedente a quella di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’iniziativa.

È possibile procedere alla raccolta delle firme, su fogli vidimati, solo dopo che l’iniziativa referendaria è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La raccolta può essere compiuta anche tra i cittadini italiani residenti all’estero (art. 8 cc.2, 3 l. n .353/1970 come novellati dalla l. n. 459/2001). Accanto alle firme devono essere indicati per esteso, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori e il comune nelle cui liste elettorali questi sono iscritti. Le firme raccolte sui moduli vidimati devono essere autenticate da un soggetto abilitato a farlo.

Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

I sindaci (o i funzionari appositamente delegati dell’ufficio elettorale) debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta. La data della certificazione elettorale deve essere successiva a quella della vidimazione del modulo e dell’autenticazione delle firme. Tutti i moduli contenenti le sottoscrizioni, i moduli vidimati, autenticati e i certificati devono (nella prassi possono) essere consegnati da almeno tre dei promotori presso la cancelleria della Corte di Cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione dell’annuncio in gazzetta ufficiale e fatti salvi i limiti temporali disposti dagli artt. 31 e 32 della l. n. 352/1970 (deposito in una data compresa tra il 1 gennaio e il 30 settembre tenendo conto che non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione di una delle Camere medesime).

Successivamente al deposito delle sottoscrizioni l’ufficio presso la Corte di Cassazione procede a verificare in primo luogo se le firme validamente raccolte siano in numero pari o superiore a 500.000.

  • Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, ai commi 341-344 (legge di bilancio 2021) così ha disposto:

341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

342. La dotazione del fondo di cui al comma 341 è determinata in 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021.

343. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l’entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 2021.

344. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo comma dell’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 341, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall’articolo 20, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all’autenticazione di cui al terzo comma dell’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Si prevede, dunque, la possibilità di affiancare la raccolta firme “tradizionale” con una raccolta di firme digitali attraverso apposita piattaforma da realizzarsi a cura della Presidenza del Consiglio. La novità più importante è che queste firme non necessiteranno di autenticazione da parte del pubblico ufficiale. È previsto uno stanziamento di 100.000 euro/anno a partire dal 2021 per lo sviluppo (e successiva manutenzione) della piattaforma.

  • L’implementazione delle disposizioni della legge di Bilancio 2021

È bene evidenziare che le disposizioni summenzionate non hanno modificato la legge 352/1970, lasciando dunque alla fase implementativa la definizione delle regole per la informatizzazione del relativo procedimento amministrativo, ad oggi interamente analogico.

Si tratta di un aspetto di assoluta importanza perché la procedura definita dalla legge 352/1970 implica la presenza di una pluralità di attori, privati e pubblici, con differenti ruoli (v. immagini di seguito), che dovrà essere oggetto di una dettagliata analisi di impatto per definire le caratteristiche tecniche e le funzionalità di cui la piattaforma dovrà disporre.

In considerazione della stretta correlazione della procedura di raccolta firme con i dati anagrafici dei sottoscrittori dell’iniziativa referendaria e con le liste elettorali, ad una prima analisi appare centrale il ruolo che dovrà svolgere ANPR, ovverosia l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Si potrebbe, addirittuta, ipotizzare che tale piattaforma vada a costituire un servizio del portale ANPR, che dunque, attinga direttamente da quella base dati per gli adempimenti conseguenti, e che, lato utente, diventi una funzionalità cui accedere attraverso la propria area riservata del portale.

Se guardiamo alle due immagini ci si può facilmente rendere conto di quanta parte del procedimento di raccolta firme vada modificata per consentirne la digitalizzazione.

Sotto tale profilo la firma del quesito in modalità digitale è sicuramente la parte più semplice!

Tutto il resto lo è molto meno, a partire dalla necessaria convivenza tra raccolta analogica e raccolta digitale e necessario allineamento dei tempi tra la prima e la seconda.

C’è inoltre il momento di raccordo con la cancelleria della Corte di Cassazione che rappresenta la destinataria finale delle sottoscrizioni così raccolte.

Qui si possono immaginare due strade: la prima (quella più “naturale”) prevede un collegamento telematico della piattaforma con la cancelleria della cassazione per la trasmissione, su impulso dei promotori, delle sottoscrizioni raccolte; la seconda prevede lo scaricamento e relativa materializzazione delle sottoscrizioni, che poi saranno fisicamente depositate in Cassazione.

La questione referendaria è forse l’esempio più lampante del perchè si sostenga in dottrina che la digitalizzazione non consiste nella mera sostituzione di una tecnologia con un’altra ma in un ripensamento complessivo dei processi.

Passaggi che hanno senso nell’analogico, non lo hanno nel digitale e viceversa.

La digitilazzazione della modalità di raccolta firme degli istituti di democrazia diretta (a partire dai referendum) è una prepotente urgenza per dar loro nuova linfa: si sa però che la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni.

Referendum digitali: oltre le firme c’è di più!

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