Squilli molesti: Cassazione penale, I sez., 17/7/2008, n. 29971

La quantità, gli orari, la concentrazione temporale e le modalità delle chiamate, anche qualora le stesse risultino interrotte prima o subito dopo la risposta, costituiscono indubbiamente una ingiustificata interferenza nell’altrui sfera privata, capace di turbarne la serenità e nel complesso sono riconducibili a quel modo di agire indiscreto e impertinente che integra il concetto di petulanza.

 

Cassazione penale I sez. 17/7/2008 nr. 29971

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri
DOTT. CHIEFFI SEVERO PRESIDENTE
DOTT. GIORDANO UMBERTO CONSIGLIERE
DOTT. BARDOVAGNI PAOLO CONSIGLIERE
DOTT. CORRADINI GRAZIA CONSIGLIERE
DOTT. ZAMPETTI UMBERTO CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
xxx nata il 16/27/19XX
avverso sentenza del 21/11/2007
Trib. Sez. Dist. di Susa
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere BARDOVAGNI PAOLO

Osserva

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino sez. distaccata di Susa ha prosciolto XXX dall’imputazione di ingiurie per insussistenza del fatto, l’ha invace condannata per molestie telefoniche nei confronti dei componenti della famiglia ZZZ ad € 344 di ammenda, concesse le attenuanti generiche ed al risarcimento in favore delle parti civili.
Questi avevano riferito di ripetute chiamate di brevissima durata, protrattersi per due o tre mesi, non sempre quotidiane, in ore diverse, talora con parole o frasi iniziate e rimaste incomplete, altre volte mute o limitate ad un semplice squillo.
Oltre al riconoscimento della voce da parte di ZZZ (che aveva contattato l’utenza cellulare da cui provenivano le chiamate) vi erano le risultanze dei tabulati; su questi alcuni degli episodi menzionati in querela non comparivano, ma ciò era spiegabile appunto per il fatto che il semplice squillo rimasto senza risposta non veniva memorizzato.
La ripetitività e gratuità della condotta integrava indubbiamente sia gli estremi del disturbo, sia il requisito della petulanza, essendo d’altra parte riconducibili a banali intolleranze nei rapporti di vicinato.
Ricorre per Cassazione la difesa, denunciando violazione dell’art. 191 c.p.p. ed incongrua motivazione circa l’affermazione di responsabilità. Le affermazioni di ZZZ erano inattendibili e per tali ritenute dallo stesso giudice di merito, poichè il teste aveva affermato di avere soltanto intuito espressioni ingiuriose.
L’esistenza di rapporti conflittuali imponeva particolari cautele nella valutazione; le persone offese avevano riferito di telefonate pressocchè immediatamente interrotte e non di semplici squilli, sicchè le chiamate dovevano sempre risultare dal tabulato. Gli intenti biasimevoli erano soltanto supposti, come dichiaratamente risultava dalla motivazione della sentenza impugnata. D’altra parte, due comunicazioni – come ammesso sempre dal ZZZ – erano dovute alla normale trattazione di problemi di vicinato e le altre otto risultanti dipendevano da un banale errore poichè l’utenza delle persone offese differiva per un solo numero da quella della zia dell’imputata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non pone in luce effettive incongruenze o lacune logiche nel discorso giustificativo della decisione impugnata e si limita a prospettare una alternativa lettura ed interpretazione delle risultanze probatorie, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.
Infatti l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese non è certramente sminuita dalla riferita circostanza che il soggetto da cui venivano contattate si limitava, al massimo, a pronunciare espressioni appena abbozzate e incomplete, come tali non suscettibili di integrare ingiurie, in coerenza con la prassi costante di interrompere prematuramente la conversazione (le chiamate documentate durano infatti solo pochi secondi).
Questa abituale modalità della condotta giustifica anche la conclusione che, talora, il contatto fosse interrotto anche prima che il ricevente potesse rispondere e stabilire il collegamento, sicchè non tutte le chiamate menzionate da querelanti figurano nei tabulati.
La ripetitività degli episodi e l’esistenza di un accertato movente (“ataviche liti tra vicini da tutti riconosciute ed ammesse”) valgono ad escludere occasionali errori nella composizione del numero.
La quantità, gli orari, la concentrazione temporale (documentata tra il 28 aprile ed il 14 giugno 2004) e le modalità delle chiamate (interruzione della comunicazione prima o subito dopo la risposta) costituiscono indubbiamente una ingiustificata interferenza nell’altrui sfera privata, capace di turbarne la serenità e nel complesso sono riconducibili a quel modo di agire indiscreto e impertinente che integra il concetto di petulanza.
Il ricorso, consistente di doglianze di merito, va perciò dichiarato inammissibile. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non emergendo ragioni di esonero – di una somma alla cassa delle ammende congruamente determinata in 1000 euro.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso in Roma il 3 luglio 2008

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